LA NORMA UNI 11558:2014 – LETTURE DIFFERENTI

Come accennavo nel mio ultimo post (05/04/17), in Italia sono state emanate due norme UNI per fare un po’ di chiarezza sulle stime immobiliari: la UNI 11558:2014 “Valutatore Immobiliare Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” e la UNI 11612:2015 “Stima del valore di mercato degli immobili”.
Come sempre a noi italiani non piace fare le cose semplici, amiamo dar la possibilità a tutti di affermare il contrario di tutto.
Leggendo la UNI 11558:2014 si scopre che il Punto 4 “Compiti e attività specifiche della figura professionale del valutatore immobiliare” indica tutta una serie di abilità e requisiti che il valutatore deve possedere. Ed è qui che nascono le incomprensioni: nella norma si intende che le prerogative indicate devono essere “certificate” da un Ente preposto a livello nazionale e quindi che il valutatore abbia la certificazione UNI relativa. Le varie associazioni europee come RICS e Tegova con REV non si sono sentite escluse in quanto, a loro dire, i propri iscritti soddisfano da tempo i titoli richiesti dalla Norma UNI e il punto 6.4 “Qualifiche equipollenti conseguite in altri Paesi UE” “…Nel rispetto delle vigenti normative europee, il valutatore immobiliare ha titolo per ottenere il riconoscimento anche a livello nazionale qualora disponga di una specifica qualifica conseguita in altro Paese dell’UE….” e ancora il punto 5.4 “Validazione dei requisiti” “…L’individuazione e validazione delle competenze, delle abilità, delle conoscenze, di cui ai punti 5.1 e 5.2 e la formazione continua di cui al punto 5.3 non può essere attestata autonomamente ma da un ente titolato (3.12) o in un processo di individuazione delle competenze (3.21=validazione delle competenze: Processo che conduce al riconoscimento delle competenze del soggetto; tale processo può avvenire a seguito di una validazione di seconda parte (sono ricompresi collegi, ordini e associazioni di categoria) e/o di una certificazione di terza parte (organismi di certificazione))…” Quindi ad una attenta lettura la “Qualifica Rev” rilasciata dal CNG soddisfa a pieno titolo la norma. Il dibattito si è aperto anche sui social: in risposta all’articolo in cui RISC afferma che i propri iscritti soddisfano appieno i requisiti richiesti dalla normativa UNI, qualcuno su Facebook scriveva riportando un esempio un po’ grossolano e forse anche un po’ offensivo, “…Scongiuriamo la convinzione diffusa che per fare il cardiologo uno debba essere specializzato in cardiologia. In fondo basta sapere che il cuore è a sinistra, è un muscolo e pompa sangue…”.

Ora mi chiedo, e chiedo anche a voi, siamo sicuri che le vere competenze siano prerogativa solo di chi ha la certificazione UNI e non anche di chi ha la Qualifica REV o quella rilasciata da RICS? Leggo ancora nel sito RICS che il professor Simonotti (guru della materia, professore di estimo all’Università di Palermo, scrittore di vari testi, tra l’altro del vangelo delle stime studiato e “odiato” da chi si vuole occupare dell’argomento, presidente onorario di varie associazioni di valutazioni immobiliari, ecc.) è Fellow Member della Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) dal 2003, ma non è dato leggere da alcuna parte se sia certificato o meno UNI. Mi chiedo allora, e vi giro la domanda, nel caso non lo fosse realmente, chi ha l’arroganza di dire che Simonotti non ha le competenze per redigere una perizia, o meglio, riprendendo la risposta su facebook: chi non si farebbe operare al cuore da lui?…continua